Area Funghi in Valle Brembana

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Moderatore: elio.biava

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pluto
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Re: Area Funghi in Valle Brembana

Messaggio da pluto »

moxer ha scritto:.. tutto questo può far capire che non basta mettere qualche "pulito" di fungo sotto una pianta per sperare di trovarne poi...
in pratica come piantare gli euri a_39 a_39
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giorgiodelput
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Re: Area Funghi in Valle Brembana

Messaggio da giorgiodelput »

grazie per le risposte....Moxer non pensavo che era cosi complicato un fungo a_39 hò sempre creduto che essendo una "muffa" quando le condizioni sono ideali, nasce e cresce..invece è come dice pluto "è come piantare soldi"...Allora come pensavo non serve a niente pulirli, importante a vere un recipiente adatto per il trasporto (zaino adatto o contenitore intrecciato), e invece molto importante è la pulizia del bosco o del prato, pascolo. a_45
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claudio valce
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Re: Area Funghi in Valle Brembana

Messaggio da claudio valce »

giorgiodelput ha scritto:Allora come pensavo non serve a niente pulirli,
Scusa Giorgio, solo per informazione e non per mettere i puntini ma la legge regionale è chiara:
Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 Art. 98 (Modalità di raccolta) 1. Su tutto il territorio regionale: a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria spp per i quali è consentito il taglio del gambo;(27) b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi;(28)
c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici; d) sono vietati: 1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;
2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea; 3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto; e) è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.(29)
anche per non prendere delle sanzioni in eventuali controlli. a_45
U, a che if? - Me a ó a öa. E u? - Me a ó a ì.
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pluto
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Re: Area Funghi in Valle Brembana

Messaggio da pluto »

a ecco la legge regionale è la 31/2008 (grazie Claudio Valce)

questo l'articolo delle sanzioni
Art. 110
(Sanzioni)
1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 25,82 a euro 51,65 le seguenti violazioni:
a) esercizio della raccolta senza autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
c) mancata esibizione del tesserino salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;
d) raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;
e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo;
g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 100, commi 1 e 2;
h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;
h bis) distruzione dei carpofori.(132)
2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.
3. La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lettera b), d), f) e g) comporta la revoca dell'autorizzazione alla raccolta e il conseguente ritiro del tesserino.
4. Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3 non può essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni:
a) vendita di funghi epigei freschi sfusi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'articolo 106 o senza la relativa certificazione;(133)
a bis) vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell’attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita;(134)
b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;
c) vendita di funghi non riconoscibili.
5 bis. L’utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi senza l’autorizzazione di cui all’articolo 101è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro.(135)

però non dice niente delle calzature a_34
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elio.biava
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Re: Area Funghi in Valle Brembana

Messaggio da elio.biava »

pluto ha scritto:...questo l'articolo delle sanzioni
Art. 110 (Sanzioni) 1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 25,82 a euro 51,65 le seguenti violazioni:
a)...
b)...
ecc...
e fino qui ci siamo! a_2
quanto è la multa alla fine? a_34
essendo una sanzione amministrativa, si paga nella forma più favorevole al contravventore, tra o il doppio del minimo o un terzo del massimo , per ogni voce a),b)...ecc
quindi: 51,65 / 3 = 17,217 --> 17,5 euro (17,5+17,5 ecc...per ogni singola regola violata) a_45
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"tra i monti Alben e Regaduro nel canalone i suoi compagni lo trasportarono per sentieri scoscesi tra boschi e pascoli fino a Sottochiesa, adagiato su una rozza scala a pioli ricoperta di fronde"
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