Regolamento raccolta Funghi Alta Valle Brembana - 2013

Discussione e informazione su funghi e micologia - Tutto su funghi e tartufi in Valle Brembana.

Moderatore: elio.biava

Rispondi
Avatar utente
IW2LBR
Site Admin
Messaggi: 77145
Iscritto il: mercoledì 24 agosto 2005, 19:57
Località: Media Val Brembana (600m)
Contatta:

Regolamento raccolta Funghi Alta Valle Brembana - 2013

Messaggio da IW2LBR »

Immagine

Regolamento raccolta Val di Fondra - Alta Valle Brembana - 2013
I Comuni di Branzi, Carona, Foppolo, Isola di Fondra, Moio de’ Calvi, Roncobello, Valleve e Valnegra con il presente atto si associano ai fini di regolamentare la raccolta dei funghi epigei sui loro territori in attuazione dell’art. 2 della L.R. 24/97
Valanga - VLBNET Rete Wireless - News Valle Brembana - Valle Brembana - Fotografie della Valle Brembana
Specialist SEO, search engine optimization & marketing
Avatar utente
IW2LBR
Site Admin
Messaggi: 77145
Iscritto il: mercoledì 24 agosto 2005, 19:57
Località: Media Val Brembana (600m)
Contatta:

Re: Regolamento raccolta Funghi Alta Valle Brembana - 2013

Messaggio da IW2LBR »

Art. 2 Tipologie di raccoglitori
In relazione al regime autorizzativo previsto da questo regolamento per la raccolta dei funghi, sono considerate le seguenti tipologie di raccoglitori:
residenti: i cittadini iscritti nei registri dell’anagrafe dei comuni di cui all’art. 1;
villeggianti: proprietari o affittuari (e relativo nucleo familiare) di seconde case nei Comuni di cui all’art.1e ospiti che soggiornino per un periodo di almeno 10 giorni consecutivi presso strutture ricettive (alberghi, pensioni, rifugi gestiti, bed & breakfast, agriturismi, campeggi) nei Comuni di cui all’art.1;
proprietari forestali: cittadini, residenti e non, in possesso di titolo comprovante la proprietà di terreni boscati ai sensi della L.R. 27/2004, con esclusione di enti pubblici e proprietà collettive, limitatamente alla proprietà; ad essi sono equiparati il coniuge ed i figli;

altri: cittadini che non compaiono nelle precedenti categorie.
Art. 3 Modalità e limitazioni di raccolta
La raccolta dei funghi è consentita secondo le seguenti modalità:
a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
b) la raccolta è consentita dall’alba al tramonto;
c) la raccolta giornaliera non potrà eccedere i 3 kg per ogni raccoglitore in possesso di regolare permesso, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare; la limitazione di peso non si applica ai carpofori di Armillaria mellea (chiodino);
d) i funghi raccolti dai minori di 10 anni concorrono a formare il quantitativo massimo della persona adulta che li accompagna;
e) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l’impiego di alcun mezzo ausiliario, fatta salva l’asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo;
f) è obbligatorio l’utilizzo di idonee calzature (pedule o scarponi) con suola antiscivolo;
g) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste l’obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici; tali esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli;
h) il trasporto deve essere effettuato mediante raccoglitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto ed atti a consentire la corretta conservazione igienica dei corpi fruttiferi. È vietato l’uso di contenitori in plastica per il trasporto;
i) la raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ad opera dei proprietari;
j) la raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, finché non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
k) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita caesarea (ovulo buono);
l) è vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie;
m) è vietato danneggiare lo strato umifero del terreno e l’apparato radicale della vegetazione; è altresì vietata la raccolta, l’asportazione e la movimentazione dei muschi, dello strato umifero e del terriccio in genere;
n) per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando siano manifeste le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione delle specie di appartenenza;
Valanga - VLBNET Rete Wireless - News Valle Brembana - Valle Brembana - Fotografie della Valle Brembana
Specialist SEO, search engine optimization & marketing
Avatar utente
IW2LBR
Site Admin
Messaggi: 77145
Iscritto il: mercoledì 24 agosto 2005, 19:57
Località: Media Val Brembana (600m)
Contatta:

Re: Regolamento raccolta Funghi Alta Valle Brembana - 2013

Messaggio da IW2LBR »

Art. 4 Permessi e ambiti di raccolta
Nei territori dei comuni di cui all’art. 1 del presente regolamento, nel periodo 1 giugno – 30 novembre, la raccolta dei funghi è consentita mediante il rilascio di appositi permessi di raccolta, sotto forma di tesserino giornaliero o stagionale. Nei restanti periodi dell’anno la raccolta è consentita senza appositi permessi, comunque nel rispetto delle disposizioni della L.R. 24/1997. Il tesserino è obbligatorio, unitamente ad un documento d’identità valido, per chiunque e a qualsiasi titolo proceda alla raccolta dei funghi, fatta eccezione per i minori di 10 anni accompagnati da un adulto munito di regolare permesso e per le persone che abbiano compiuto i 75 anni di età, munite di documento di identità valido. I proprietari di terreni boscati che esercitino la raccolta dei funghi epigei sulla loro proprietà devono essere in grado di esibire un documento di identità valido e di comprovare il diritto alla raccolta. I tesserini giornalieri possono essere acquistati presso i seguenti rivenditori autorizzati:
direttamente presso le sedi dei Comuni di cui all’art. 1, presso gli esercizi convenzionati
presenti sui territori dei Comuni medesimi;
mediante versamento con bollettino postale sul conto corrente postale n°82246695 intestato al
Comune di CARONA. All’atto del versamento è obbligatorio indicare sul bollettino la seguente causale “permesso giornaliero raccolta funghi anno (indicare l’anno in corso)”; Il tesserino giornaliero ha validità giornaliera ed esclusivamente per il giorno indicato con timbrodatario dal rivenditore autorizzato; le generalità del raccoglitore vanno indicate, a cura del raccoglitore, obbligatoriamente, con penna indelebile, nell’apposito spazio presente sul tesserino. Il versamento postale per il tesserino giornaliero ha validità giornaliera ed esclusivamente per il giorno successivo alla data di versamento postale. Il tesserino stagionale può essere acquistato presso le sedi comunali dei Comuni di residenza o villeggiatura. Il tesserino stagionale ha validità stagionale (1 giugno – 30 novembre), è personale e non cedibile a terzi anche se familiari. Per qualunque tipologia di raccoglitore di cui all’art. 2, con esclusione dei “proprietari forestali”, la richiesta del tesserino stagionale dovrà essere accompagnata da:
autocertificazione (su apposito modulo) attestante: generalità ed indirizzo del richiedente, appartenenza ad una delle categorie di raccoglitori definite dall’art. 2 del regolamento;
ricevuta attestante il versamento su conto corrente postale n° 82246695 intestato al Comune di CARONA, recante la causale “permesso stagionale raccolta funghi anno (indicare l’anno in corso)”. In alternativa al versamento su c/c postale sarà possibile effettuare il pagamento in contanti presso le sedi comunali di cui all’art. 1 del presente regolamento;
per la categoria “villeggianti” ospiti di strutture ricettive, certificazione che attesti il soggiorno per almeno 10 giorni consecutivi, rilasciata dalla struttura ricettiva medesima. In caso di smarrimento o deterioramento del tesserino stagionale sarà possibile ottenere un duplicato dietro versamento di Euro 5,00 e riconsegna del documento deteriorato o dichiarazione di smarrimento su modulo appositamente predisposto. Tesserino stagionale o biglietto giornaliero o ricevuta di versamento postale per il permesso giornaliero sono obbligatori per chiunque intenda procedere alla raccolta funghi. Al fine del controllo da parte degli agenti preposti, il raccoglitore sarà tenuto ad esibire il tesserino giornaliero o la ricevuta di versamento postale del giornaliero oppure il tesserino stagionale + ricevuta di versamento per il tesserino stagionale e un documento di identità valido.
Valanga - VLBNET Rete Wireless - News Valle Brembana - Valle Brembana - Fotografie della Valle Brembana
Specialist SEO, search engine optimization & marketing
Avatar utente
IW2LBR
Site Admin
Messaggi: 77145
Iscritto il: mercoledì 24 agosto 2005, 19:57
Località: Media Val Brembana (600m)
Contatta:

Re: Regolamento raccolta Funghi Alta Valle Brembana - 2013

Messaggio da IW2LBR »

Art. 5 Costo dei permessi di raccolta
I costi dei permessi stagionali, in relazione alle tipologie di raccoglitore, per l’anno in corso, sono i seguenti:

residenti:
permesso stagionale valido per tutto il territorio dei comuni di cui all’art. 1: Euro 10,00
villeggianti: permesso stagionale valido per tutto il territorio dei comuni di cui all’art.1 Euro 30,00
altri: permesso stagionale valido per tutto il territorio dei comuni di cui all’art. 1 Euro 90,00


Il costo del tesserino giornaliero valido per tutto il territorio dei comuni di cui all’art. 1 è di Euro 8,00. Il permesso stagionale è rilasciato gratuitamente alle persone diversamente abili (legge n° 104 del 05.02.92) e disabili che, unitamente alla richiesta di rilascio, devono presentare apposita certificazione richiamante l’art. 4 della citata legge e rilasciata dalle ASL di appartenenza; la raccolta è altresì gratuita per raccoglitori per motivi di studio in possesso dell’attestato di cui al D.M. 686/96.

Art. 6 Destinazione degli introiti
I proventi derivanti dalla gestione del presente regolamento, saranno introitati dal Comune capofila, che provvederà a ripartirli entro il 31 gennaio dell’anno successivo, con indennizzo di una quota fissa di € 400,00 cadauno ai Comuni di Valnegra e Moio de’ Calvi ed € 300,00 al Comune di Roncobello e ripartendo la rimanente quota sulla base della superficie territoriale dei Comuni di cui all’art. 1 al netto delle spese di gestione pari al 5%. L’utilizzo dei proventi dovrà avvenire nel rispetto delle finalità prioritariamente individuate all’art. 10 della L.R. 24/1997.
Valanga - VLBNET Rete Wireless - News Valle Brembana - Valle Brembana - Fotografie della Valle Brembana
Specialist SEO, search engine optimization & marketing
Avatar utente
IW2LBR
Site Admin
Messaggi: 77145
Iscritto il: mercoledì 24 agosto 2005, 19:57
Località: Media Val Brembana (600m)
Contatta:

Re: Regolamento raccolta Funghi Alta Valle Brembana - 2013

Messaggio da IW2LBR »

Art. 7 Vigilanza
La vigilanza sull’applicazione e sul rispetto del presente regolamento è esercitata dai soggetti di cui all’art. 18 della L.R. 24/97; in particolare è affidata agli agenti ed ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale montana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 28.02.05 n. 09 “Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica” ed ai dipendenti del Consorzio Forestale Alta Valle Brembana, della Regione Lombardia, della Provincia, dei Comuni, della Comunità Montana e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

Art. 8 Sanzioni
Le violazioni agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 24/97, sono sanzionate, in conformità con quanto disposto dall’art. 9 della suddetta legge regionale, con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 51,00, oltre, se dovuto, al pagamento dell’autorizzazione giornaliera, ed alla confisca dei funghi raccolti. La reiterazione, accertata con violazione, nel corso dello stesso anno solare, della raccolta di un quantitativo superiore al limite massimo consentito e/o l’uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni di legge, comporta la revoca dell’autorizzazione alla raccolta ed il conseguente ritiro del tesserino autorizzativo e l’impossibilità di ottenere il rilascio di ulteriore tesserino per l’anno in corso. La violazione dell’art. 3 lettera f) del presente regolamento è sanzionata con il pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00.

Art. 9 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte dei Comuni
di cui all’art. 1. Copia del presente regolamento è trasmessa alla Regione Lombardia, alla Provincia di Bergamo, alla Comunità Montana Valle Brembana, ai comandi locali del Corpo Forestale dello Stato.

Art. 10 Norme di rinvio
Al fine dell’applicazione del presente regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 agosto 1993 n° 352 e della Legge Regionale 23
giugno 1997 n° 24.
Valanga - VLBNET Rete Wireless - News Valle Brembana - Valle Brembana - Fotografie della Valle Brembana
Specialist SEO, search engine optimization & marketing
Fabio76
Messaggi: 4651
Iscritto il: sabato 12 gennaio 2008, 0:30
Località: Paladina 272 m.s.l.m.

Re: Regolamento raccolta Funghi Alta Valle Brembana - 2013

Messaggio da Fabio76 »

Regolamento per il 2013 della Valle dell'Olmo...copia cartacea scansionata grazie all'amico fabio

Immagine

Immagine
La neve è una poesia. Una poesia che cade dalle nuvole in fiocchi bianchi e leggeri. Questa poesia arriva dalla labbra del cielo, dalla mano di Dio. Ha un nome. Un nome di un candore smagliante. Neve
Fabio76
Messaggi: 4651
Iscritto il: sabato 12 gennaio 2008, 0:30
Località: Paladina 272 m.s.l.m.

Re: Regolamento raccolta Funghi Alta Valle Brembana - 2013

Messaggio da Fabio76 »

Immagine
La neve è una poesia. Una poesia che cade dalle nuvole in fiocchi bianchi e leggeri. Questa poesia arriva dalla labbra del cielo, dalla mano di Dio. Ha un nome. Un nome di un candore smagliante. Neve
Fabio76
Messaggi: 4651
Iscritto il: sabato 12 gennaio 2008, 0:30
Località: Paladina 272 m.s.l.m.

Re: Regolamento raccolta Funghi Alta Valle Brembana - 2013

Messaggio da Fabio76 »

Tariffe stagione 2014
da l'eco di oggi:

Valle Brembana

-Valle di Olmo al Brembo: Residenti stagionale 10 euro, villeggianti stagionale 35 euro, altri stagionale 100 euro, tutti giornaliero 10 euro (Averara, Cusio, Cassiglio, Santa Brigida, Ornica, Valtorta, Mezzoldo, Piazzatorre, Piazzolo, Olmo al Brembo, Lenna, Piazza brembana);

-Val Fondra: Residenti stagionale 10 euro, villeggianti stagionale 30 euro, altri stagionale 90 euro, tutti giornaliero 8 euro (Foppolo, Valleve, Carona, Branzi, Isola di Fondra, Roncobello, Moio de Calvi, Valnegra).
La neve è una poesia. Una poesia che cade dalle nuvole in fiocchi bianchi e leggeri. Questa poesia arriva dalla labbra del cielo, dalla mano di Dio. Ha un nome. Un nome di un candore smagliante. Neve
Avatar utente
pluto
Messaggi: 1712
Iscritto il: domenica 10 dicembre 2006, 10:22
Località: Topolinia (Calisota)

Re: Regolamento raccolta Funghi Alta Valle Brembana - 2013

Messaggio da pluto »

TARIFFARIO dal sito del COMUNE DI PIAZZOLO
fresco fresco prezzi scontati e loro hanno anche un tesserino settimanale a_39 a_39 a_39
sono rimasti un po' indietro alla faccia delle delibere annuali a_35 a_111
Immagine
Rispondi

Torna a “Funghi in Valle Brembana”