mi tocca lanciare e rilanciare.....
ecco la norma in questione...letta alla lettera dai genitori....interpretata dalla scuola:
Articolo 4 – Scuola primaria
1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro
il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i
bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
3. Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1° settembre
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello
dell’insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo
le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle
risorse dell’organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo
pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l’intero percorso della scuola primaria e, per l’anno
scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie.
Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l’insegnamento della lingua
inglese e dei requisiti per l’insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da
altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.
4. Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall’anno scolastico 2009-2010 e
fino alla graduale messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, secondo i
modelli orario in atto:
a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo, n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2
del medesimo articolo, senza compresenze;
b) 30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondente all’orario delle attività di
cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza compresenze e nei
limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009;
c) 40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell’organico assegnato per l’anno
scolastico 2008/2009 senza compresenze.5. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia e sulla base delle richieste delle famiglie e
fermo quanto disposto ai commi precedenti, adeguano i diversi modelli orario agli obiettivi
formativi e ai piani di studio allegati al decreto legislativo n. 59 del 2004, come aggiornati dal
decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007.
