di cllocate » mercoledì 29 giugno 2005, 13:14
Se la strada è agro-silvo-pastorale come mi risulta l'importante sarà vedere il regolamento comunale che i comuni dovevano predisporre entro i 180gg. dall'entrata in vigore della legge regionale n° 27 del 2004 ,
di seguito riporto l'articolo 21 per chi fosse interessato:
ARTICOLO 21
(Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)
1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell’ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.
3. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.
4. E’ altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio.
5. I comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle strade agro-silvo-pastorali.
6. L’esbosco è effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilità agro-silvo-pastorale.
7. L’installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l’esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta ad autorizzazione dei comuni interessati da comunicare alla comunità montana o alla provincia competente per territorio, al Corpo forestale regionale e dello Stato e all’ente gestore del parco o riserva regionale.
8. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non autorizzati o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei antincendio, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Qualora il proprietario non risulti rintracciabile o qualora il trasgressore non ottemperi, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione le comunità montane competenti per territorio.
pensare ad un'uso diverso dai fini della strada credo che sia un'infrazione alla suddetta legge .
Per battute ,ironie e illazioni ci sarà altro spazio......
ciao Claudio