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Re: Il rettilineo alberato di Branzi

Inviato: domenica 30 marzo 2014, 16:15
da alvin 51
proposta un po' provocatoria la mia, ma si potrebbe mettere un guard rail, spero sia corretto, continuativo per tutto il viale, del colore marrone, tipo ruggine o terra, a filo degli alberi interno la strada, di modo che non ci sia lo spazio per entrare tra una pianta e l'altra ed eventualmente urtare il tronco stesso. a_45

Re: Il rettilineo alberato di Branzi

Inviato: domenica 30 marzo 2014, 18:37
da Fabius
alvin 51 ha scritto:proposta un po' provocatoria la mia, ma si potrebbe mettere un guard rail, spero sia corretto, continuativo per tutto il viale, del colore marrone, tipo ruggine o terra, a filo degli alberi interno la strada, di modo che non ci sia lo spazio per entrare tra una pianta e l'altra ed eventualmente urtare il tronco stesso. a_45
certo Alvin, è la soluzione appunto che tante strade provinciali hanno seguito per mettere in sicurezza le auto, c'è proprio lo spazio giusto a_11 . Assolutamente non dobbiamo mica togliere gli alberi !! a_45

Re: Il rettilineo alberato di Branzi

Inviato: lunedì 31 marzo 2014, 13:38
da mirolo
No ma scusate allora in pianura cosa bisogna fare, riempire i fossi ?!
Se il viale viene percorso alla velocità consentità (50 km/h) si riduce altamente la possibilità che gli alberi secolari diventino dei killer. a_34

Re: Il rettilineo alberato di Branzi

Inviato: martedì 1 aprile 2014, 1:40
da elio.biava
Ma perchè non proviamo a pensare che ci sia anche qualcuno, ogni tanto preposto alla verifica della sicurezza di un tratto stradale?
L'ultima è già da scartare o meglio risultata illegale dalla scorsa settimana (autovelox automatyici in area urbana), vedi notizia riportata dai quotidiani.
a_18

Re: Il rettilineo alberato di Branzi

Inviato: lunedì 13 luglio 2015, 10:57
da elio.biava
Alla fine quello che era probabile succedesse, SI E' VERIFICATO !!...
pluto ha scritto:Immagine

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
DIVISIONE 4
10/06/2011
Prot. 3224

OGGETTO: Richiesta di parere D. Lgs. 285/92 art. 14 – Alberi ubicati nelle pertinenze stradali
Con riferimento al quesito in oggetto, si fa presente che la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione del 07.05.2010, n. 17601 sembra comunque riferirsi al singolo caso concreto, non costituendo enunciazione di principio generale.
Nel corpo dello stesso dispositivo emerge che “è pacifico che l’albero si trovasse a meno di sei metri dal confine stradale, e quindi in posizione non consentita. e pertanto è appunto l’art. 26 … [del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada) … che trova applicazione ……. il quale, al n. 6, prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale. norma all’evidenza finalizzata alla tutela della sicurezza degli utenti della strada, …… “.
Relativamente al quadro normativo di riferimento si osserva preliminarmente che il principio fondamentale delle fasce di rispetto è costituito dalla tutela della strada e della sicurezza della circolazione stradale, in termini di distanze di visibilità, presenza di potenziali ostacoli nei confronti di veicoli in svio, protezione della carreggiata da eventuali cadute di elementi di varia natura.
Pertanto l’art. 26 c. 6 del Regolamento che determina il divieto di impiantare alberi lateralmente alla strada, a parere dello scrivente Ufficio, si può interpretare nel senso che, se vige nelle fasce di rispetto per i soggetti privati, a maggior ragione dovrebbe valere nelle fasce di pertinenza per l’ente proprietario o gestore della strada.
In base a questa lettura dell’art. 26, il problema della “legittimità” degli alberi impiantati lateralmente alla strada, si riduce, per così dire, a definire il regime temporale della disposizione, ovvero se essa debba applicarsi a tutti gli alberi, da impiantare o già impiantati, o se debba valere unicamente per le nuove piantumazioni.
Occorre evidenziare come il termine “impiantato”, utilizzato nel Codice della strada, non si ritiene sia adoperato per caso, riferendosi nell’accezione comune, a nuovi alberi.
Tale lettura dell’art. 26 porterebbe a dire che gli alberi già impiantati prima dell’entrata in vigore del Codice della Strada, anche se non rispettassero la disposizione del c. 6 dell’ art. 26, ovvero la distanza minima dal confine stradale di 6 metri, non sarebbero comunque “fuorilegge”, poiché la norma impedisce di impiantare nuovi alberi ma non obbliga la rimozione di quelli esistenti.
Pertanto, ad avviso dello scrivente Ufficio, gli alberi già impiantati, prima dell’entrata in vigore del Codice della Strada, lateralmente alla carreggiata nella fascia di pertinenza ad una distanza minore di quella prevista dall’ art. 26 c. 6 del Regolamento possono non essere rimossi.
Ciò non toglie che gli alberi debbano essere adeguatamente protetti, così come tutti gli altri elementi, quali costruzioni, muri, pali e sostegni, potenzialmente pericolosi per gli utenti della strada, presenti sia nella fascia di pertinenza che in quella di rispetto.
Infatti all’art. 14 del Nuovo Codice della Strada si esplicita che è stretta competenza degli Enti proprietari delle strade vigilare ed assicurare il rispetto delle disposizioni dell’articolo de qua.
L’art. 14 del Nuovo Codice della Strada, nel quale sono specificati poteri e compiti degli Enti proprietari delle strade, determina che i suddetti Enti devono provvedere “alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo …… ed al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze …… “.
Le modalità con le quali l’ente gestore può e deve intervenire per garantire la sicurezza degli utenti della strada per proteggerli dagli ostacoli o dai punti pericolosi sono molto diverse fra loro poiché, a seconda delle circostanze, dei luoghi, degli spazi utili, della regolarità o discontinuità degli elementi, può optare per soluzioni o dì tipo attivo, quali misure di regolazione e gestione della circolazione, o di tipo passivo, quali sistemi di protezione e ritenuta dei veicoli. Nel caso in cui non sia possibile applicare una delle suddette modalità, si ritiene che l’Ente proprietario possa disporre l’abbattimento dell’albero, anche se quest’ultimo fosse stato impiantato prima dell’entrata in vigore del Codice della Strada.
Nell’ambito dei sistemi di protezione passiva, l’art. 6 del D.M. del 21.06.2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale” riporta che “per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il progettista potrà prevedere la collocazione dei dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del supporto a tergo della barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abituali della strada da proteggere, indicato come una frazione del valore della massima deformazione dinamica rilevato nei crash test …… ” .
Al riguardo la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale recentemente ha emanato una Circolare esplicativa, che evidenzia: “le protezioni dei punti singolari sono definite dal progettista delle installazioni e non corrispondono ad uno specifico prodotto omologato o assoggettato a prova di crash. Per la protezione di questi punti il progettista dovrà prevedere soluzioni specifiche per tener conto delle esigenze di sicurezza di terzì ed anche dei veicoli transitanti in direzione opposta, ad esempio nel caso di protezione di ostacoli già presenti all’interno dello spartitraffico, o in prossimità del margine stradale”.
A parere dello scrivente Ufficio gli strumenti normativi esistenti consentono di fatto all’Ente proprietario di intervenire per proteggere i punti singolari lungo le infrastrutture stradali; certamente gli interventi per la protezione dei suddetti punti non possono non tenere in debita considerazione la presenza di aree vincolate dal punto di vista paesaggistico e, nel caso specifico, di alberi secolari, che costituiscono di fatto un importante patrimonio nazionale storico – naturalistico. A tale riguardo si ritiene opportuno segnalare che la Circolare n. 8321 del 11.08.1966 del Ministero dei Lavori Pubblici “Istruzioni per la salvaguardia del patrimonio arboreo in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale”, trattava espressamente l’argomento sino all’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada.
Al fine di limitare gli interventi sul patrimonio arboreo, sarebbe necessaria la raccolta, da parte degli Enti proprietari, di dati relativamente agli incidenti stradali sulle proprie infrastrutture, tali da individuare i punti neri, sui quali eseguire interventi di protezione per gli utenti della strada.
Tale iniziativa, considerando l’oggettiva impossibilità di eseguire interventi generalizzati di protezione sulle infrastrutture stradali, anche per motivi di compatibilità economico – finanziaria, permetterebbe di proteggere gli utenti soprattutto nei rilevati punti neri, con l’installazione di dispositivi di ritenuta a protezione di ostacoli posti a bordo strada e/o prescrivendo una velocità di marcia ridotta.
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Luciano MARASCO)

Re: Il rettilineo alberato di Branzi

Inviato: lunedì 13 luglio 2015, 14:30
da nick84
Si ma finchè leggerò commenti all'articolo su l'eco on line in cui si chiede il risarcimento perchè sono state rovinate le piante uno cosa ci discute a fare?

Re: Il rettilineo alberato di Branzi

Inviato: lunedì 13 luglio 2015, 16:53
da alvin 51
tempo fa proposi una possibile soluzione, in risposta all'argomento, posto da uno dei nostri iscritti, proprio in relazione alla pericolosità del tratto in questione, in caso e solo in caso di fuori uscita dalla carreggiata, consisteva nel posizionare lungo tutto il viale, il guardrail davanti alle piante, anche attaccato alle piante, in questo caso "tigli", per evitare che un qualsiasi mezzo o veicolo, potesse inserirsi tra un albero e l'altro, così da limitare i danni, essendo ognuno di loro, un ostacolo fisso. a_45

Re: Il rettilineo alberato di Branzi

Inviato: lunedì 13 luglio 2015, 18:36
da Lino70
alvin 51 ha scritto:proposta un po' provocatoria la mia, ma si potrebbe mettere un guard rail, spero sia corretto, continuativo per tutto il viale, del colore marrone, tipo ruggine o terra, a filo degli alberi interno la strada, di modo che non ci sia lo spazio per entrare tra una pianta e l'altra ed eventualmente urtare il tronco stesso. a_45
Caro Claudio "ormai è tardi" (dice una canzone di Vasco Rossi) prima di fare qualcosa (già oltretutto scritto più di un anno fà...) si aspetta sempre che succeda qualcosa di grave (non entro in merito del doloroso incidente, ma parlo in generale...) poi forse si fa qualcosa!! ogni volta che facciamo quel viale, il 50km/h è un'utopia, solitamente chi va piano arriva almeno a 70km/h sopratutto nel primo tratto salendo prima di arrivare al paese, purtroppo le nostre auto non hanno il rollbar (usato nelle competizioni) in caso di urto abb. violento contro oggetti contundenti in questo caso alberi l'auto si accartoccia ad una certa velocità e anche a 50km/h in un impatto laterale non pensate di uscire indenni senza un graffio, poi visto che i limiti orari al 90% non verranno mai rispettati, un bel autovelox in centro rettilineo posizionato in alto e un guard-rail tipo ponti di sedrina avrebbero sicuramente evitato questa disgrazia e salvaguardato il presunto abbattimento delle piante che ho letto oggi e trovate l'articolo sottostante... a voi i commenti!! Assurdo morire così nel 2015... a_11 a_11

http://www.ecodibergamo.it/stories/Cron ... 130829_11/

Re: Il rettilineo alberato di Branzi

Inviato: lunedì 13 luglio 2015, 19:06
da nick84
Non si può dire che ormai è tardi perchè la situazione potrebbe anche ripetersi...
I commenti de l'eco non li leggo più perchè piuttosto che tagliare una pianta sparerebbero a vista a chi passa a 52 all'ora. Impossibile ragionarci.

Ciao