IW2LBR ha scritto:Comune di Foppolo
Prot. 381 Reg. Ord. N° 198
REGOLAMENTAZIONE SULLA CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE (o mezzi a motore simili) NEL COMUNE DI FOPPOLO.
I L S I N D A C O
RITENUTO OPPORTUNO PER RAGIONI DI SICUREZZA, INCOLUMITA' PUBBLICA E TUTELA AMBIENTALE, EMETTERE LE PRESENTI DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE (o mezzi a motore simili);
VISTO l'Art. 26 della Legge Regionale n. 8, del 05/04/1976, come sostituito dall'Art. 20 della Legge Regionale n. 80 del 22/10/1989;
VISTO il Piano Territoriale Paesistico Regionale;
VISTA la L.R. 23/11/2004, n. 32 riguardante modifiche ed integrazioni alla L.R. 08/10/2002, n. 26 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia”;
VISTO l’art. 659 del codice penale sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
O R D I N A
1. E' VIETATA LA CIRCOLAZIONE DI MOTOSLITTE (o mezzi a motore simili) IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dalla presente Ordinanza.
2. LA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE (e mezzi a motore simili):
a) è sempre consentita ai mezzi di soccorso, antincendio, di vigilanza, adibiti a pubblica utilità e delle Forze di Polizia;
b)limitatamente agli itinerari e tracciati indicati nell'allegata planimetria (e lungo il percorso più breve che, nell'ambito di tali itinerari, consente all'Utente autorizzato di raggiungere la propria baita altrimenti non raggiungibile), nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate, è inoltre consentita ai mezzi in uso agli autorizzati muniti di apposito contrassegno di identificazione che vale anche come autorizzazione alla circolazione (nuova targa comunale): per poter circolare su qualsiasi altro eventuale percorso è necessario chiedere ed ottenere ulteriore specifica autorizzazione; Le nuove targhe comunali sopracitate, che devono essere visibilmente esposte mediante posizionamento sulla parte anteriore/centrale della motoslitta (possibilmente sul cupolino), sono rilasciate, ai soli aventi titolo ed in numero limitato, dietro presentazione della seguente documentazione:
- fotocopia della documento di identità del richiedente e indicazione di identità degli eventuali familiari, dipendenti e/o collaboratori autorizzati dal proprietario alla conduzione della motoslitta;
- fotocopia della patente di guida di autovetture del richiedente e eventuale indicazione che terze persone autorizzate alla conduzione della motoslitta sono in possesso di patente di guida;
- i dati identificativi del veicolo in oggetto;
- documentazione attestante l’assicurazione del veicolo stesso.
4. Non è consentito guidare motoslitte senza aver conseguito la patente per la guida di motoveicoli o autoveicoli.
5. Il conducente minore di anni 18 non può trasportare altre persone.
6. E' vietato porre in circolazione motoslitte senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
7. E' assolutamente vietata la circolazione di motoslitte nelle strade, vie e piazze comunali, lungo le piste da sci e sugli itinerari pedonali.
8. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e rispettare la segnaletica verticale installata sui tracciati palinati e regolamentati;
9. In prossimità del centro abitato, in presenza di pedoni o sciatori, in corrispondenza di curve, dossi, strettoie, ecc. e nei casi di scarsa visibilità è fatto obbligo condurre le motoslitte a velocità particolarmente moderata; è inoltre severamente vietato, in modo particolare in prossimità di nuclei abitati e di itinerari pedonali, provocare rumori molesti causati sia dal modo di condurre le motoslitte che da altri atti o comportamenti connessi con la circolazione stessa.
10. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza è punito con sanzione amministrativa fino a 150 euro (fatta salva l'azione penale nei casi previsti dalla Legge) ed il provvedimento sanzionatorio seguirà la prassi prevista dalla L. 689/81;
11. A partire dalla data odierna sono annullate le precedenti Ordinanze in materia di cui trattasi.
12. Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della osservanza delle presenti disposizioni procedendo a carico dei Contravventori a termini di Legge.
13. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data 09/03/2007 e sarà inoltre resa nota agli interessati mediante affissione nei consueti luoghi pubblici. Contro il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardi a entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, addì 09/03/2007
IL SINDACO Berera Giuseppe
Il coraggioso (e doveroso) documento del Sindaco di Foppolo in data 9 marzo 2007 in merito alla circolazione delle motoslutte in montagna (sulla neve) apre un dialogo non indifferente su tutta la normativa. Il Sindaco di Foppolo è persona competente e perfettamente a conoscenza della normativa, essendo anche "imprenditore" del settore impiantistico. Altri sindaci, in altre zone della Lombardia e in altre vallate alpine (esempio: in Vallecamoinica, al Passo Crocedomini nel Comune di Breno) hanno normato forzatamente la coesistenza di motoslitte con altre attività sciistiche (sci-alpinismo e sci di fondo escursionistico, con non poche difficoltà di convivenza e di sicurezza). Altri ancora (Ponte di Legno-Vermiglio) hanno normato un percorso ben individuato al Passo del Tonale e alcune altre attività serali/notturne. Il probelma fondamentale, però, rimane quello della "sicurezza" dei cittadini: non basta avere una motoslitta per sentirsi "autorizzati" a fare di tutto (sulla strada cosa succederebbe con un simile comportamento?). Il caso non mancherà di creare prese di posizioni e polemiche. Noi crediamo che anche questo forum aiuti a capire e a formare una "cultura del rispetto" della Montagna, nella quale al primo posto deve essere messa sempre e in ogni caso la SICUREZZA, per la quela vale il tema principale e primario della PREVENZIONE. Ecco cosa ha fatto Giuseppe Berera, con un documento coraggioso, forse anche impopolare, ma per noi giusto e doveroso
PS: di sera a Foppolo le piste si battono anche con l'uso del "verricello: cavo d'acciaio che collega il battipista ad un punto fisso di ritenuta...pensate se passa una motoslitta nel frattemmpo...caso già visto..... Tra l'altro, la legge 363/03 e la legge regionale 24/04 parlano chiaro in materia. Il Sindaco di Foppolo si è limitato a richiamare il rispetto della Legge: ha fatto bene o no?






