REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA
Registro Ordinanze: /06
Registro Generale: 1244/2006
Registro Generale: 1245/2006
RIUNIONE nelle persone dei Signori:
GIANLUCA MORRI Presidente
MAURO PEDRON Ref.
STEFANO TENCA Ref., relatore
ha pronunciato la seguente ORDINANZA
nella camera di consiglio del 27 Ottobre 2006
Visto i ricorsi 1244/2006 e 1245/2006 proposti da, SAN SIMONE EVOLUTION SRL - UNIPERSONALE (1244/2006) FOPPOLO EVOLUTION SRL - IN LIQUIDAZIONE SOC. UNIPERSONALE (1245/2006)
rappresentate e difese da: FONTANA GIANFRANCO GUCCIONE CLAUDIO
con domicilio eletto in BRESCIA VIA DIAZ, 28 presso FONTANA GIANFRANCO.
contro
COMUNE DI VALLEVE rappresentato e difeso da: ZONCA CESARE, COLLIA FILIPPO, ZONCA GIUSEPPE con domicilio eletto in BRESCIA
P.ZA VITTORIA, 11 presso COLLIA FILIPPO
e nei confronti di PARCO DELLE OROBIE non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del provvedimento del Responsabile comunale 10.10.2006, n. 1, concernente l’occupazione anticipata delle aree per P.U., nonché dell’avviso di convocazione 9.10.2006 n. 1770/10/10, e degli atti connessi;
Visti gli atti e i documenti depositati con i ricorsi; Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI VALLEVE
Udito il relatore Ref. STEFANO TENCA e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Rilevato, ad un sommario esame:
- che le ragioni dell’urgenza appaiono adeguatamente esplicitate nella determinazione n. 98 del 5/10/2006, richiamata per relationem dal decreto impugnato;
- che la Società ricorrente ha preso cognizione del procedimento intrapreso ed ha avuto modo di esprimere compiutamente le proprie osservazioni nella nota del 21/9/2006 (cfr. doc. 4 parte ricorrente);
- che la Conferenza di servizi sembra essersi ritualmente svolta, mentre gli Enti preposti hanno espresso pareri favorevoli, sia pur talora con prescrizioni;
- che l’opera appare altresì compatibile con lo strumento urbanistico;
- che, in riferimento ai motivi aggiunti, non può farsi luogo a pronuncia non essendo ancora decorso il termine di 10 giorni dall’avvenuto compimento della notifica;
Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
P.Q.M.
Respinge la suindicata domanda cautelare, rinviando la trattazione dei motivi aggiunti alla Camera di consiglio del 21/11/2006.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Brescia, 27 ottobre 2006




