Villa d'Almè Dalmine - Tangenziale Sud di Bergamo
- francesco1983
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Re: Villa d'Almè Dalmine - Tangenziale Sud di Bergamo
Li ho visti sabato...regolari o no hanno messo il cartello di avviso 200m prima e anche sull'auto civetta (punto bianca) c'era appeso un cartello che indicava il controllo automatico della velocità, per cui o fatto in tempo a rallentare sotto i 50km/h...diciamo che comunque si notano bene e soprattutto in tempo...
Re: Villa d'Almè Dalmine - Tangenziale Sud di Bergamo
francesco1983 ha scritto:diciamo che comunque si notano bene e soprattutto in tempo...


se usano l'auto civetta...ci sarà un 'motivo' !!!!!!!
dunque, per chi non li nota bene e non li vede in tempo
occchio
- andrea.brembilla
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Re: Villa d'Almè Dalmine - Tangenziale Sud di Bergamo
Ma 'sta cosa dell'auto civetta mi sembra veramente strana..
...bah, vorrà dire che hanno la legge dalla loro parte.

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cai.vallebrembana.org
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Re: Villa d'Almè Dalmine - Tangenziale Sud di Bergamo
Riporto un articolo del Sole 24 ore del 27 Ottobre 2008:
Stop alle auto-civetta per i controlli di velocità
No ai controlli di velocità con auto-civetta. Lo ha chiarito il ministero delle Infrastrutture con il parere n. 75730 del 25 settembre in cui interpreta le regole di "trasparenza" degli appostamenti anti-velocità introdotte ad agosto 2007 dal decreto Bianchi (Dl 117/07). Le auto-civetta restano consentite solo in un caso poco frequente: i controlli "a inseguimento" effettuati da auto in movimento (l'unico rilevatore oggi in uso in Italia che li consente è il «Provida», che però è installato in prevalenza su vetture "in divisa").
La nota ministeriale afferma che l'uso di un'auto-civetta – pur presegnalato – può causare un ricorso, che può portare all'annullamento dei verbali. Per la verità, questa appare l'unica interpretazione resa possibile dal Dl 117/07 (nella parte in cui ha introdotto nell'articolo 142 del Codice della strada il comma 6-bis), che impone non solo di preannunciare i controlli, ma anche di renderli visibili. Così nel suo parere il ministero riprende letteralmente quanto prescritto dalla norma, prima ribadendo che usando un'auto-civetta ci potrebbe essere una «mancata “percezione visiva” della presenza della postazione di controllo» e ciò non consente di «soddisfare totalmente il requisito della “visibilità”, richiesto come condicio sine qua non ai fini della validità della procedura di accertamento» dal Dl 117/07.
Ciò pare abbastanza evidente e logico, ma è stato necessario esplicitarlo perché alcuni corpi di polizia avevano posto quesiti, probabilmente nella speranza di poter continuare a utilizzare le auto-civetta, come fanno ancor oggi.
Il ministero non ha invece affrontato la questione dei misuratori di velocità montati su veicoli con i colori d'istituto, ma in posizione occultata: molti restano comunque visibili almeno in parte, perché richiedono di abbassare il finestrino su cui sono installati, ma alcuni possono funzionare anche a vetri tutti chiusi. Dal silenzio della nota ministeriale appare ragionevole dedurre che anche quest'ultima fattispecie sia lecita: le presenza del segnale di preavviso del controllo seguito da un mezzo che è visibilmente quello di una pattuglia dovrebbe allertare a sufficienza i conducenti.
Il presegnalamento deve essere effettuato ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi presenti sui veicoli di servizio. In alternativa, si può usare il display sul tetto dei veicoli di servizio, con il messaggio variabile: «Controllo di velocità» o «Rilevamento di velocita».
In ogni caso le segnalazioni, collocate in condizioni di sicurezza, devono essere tempestivamente avvistabili dagli utenti della strada per la stessa salvaguardia del personale di polizia. (ha collaborato Fabrizio Patti)
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLi ... iew=Libero
Stop alle auto-civetta per i controlli di velocità
No ai controlli di velocità con auto-civetta. Lo ha chiarito il ministero delle Infrastrutture con il parere n. 75730 del 25 settembre in cui interpreta le regole di "trasparenza" degli appostamenti anti-velocità introdotte ad agosto 2007 dal decreto Bianchi (Dl 117/07). Le auto-civetta restano consentite solo in un caso poco frequente: i controlli "a inseguimento" effettuati da auto in movimento (l'unico rilevatore oggi in uso in Italia che li consente è il «Provida», che però è installato in prevalenza su vetture "in divisa").
La nota ministeriale afferma che l'uso di un'auto-civetta – pur presegnalato – può causare un ricorso, che può portare all'annullamento dei verbali. Per la verità, questa appare l'unica interpretazione resa possibile dal Dl 117/07 (nella parte in cui ha introdotto nell'articolo 142 del Codice della strada il comma 6-bis), che impone non solo di preannunciare i controlli, ma anche di renderli visibili. Così nel suo parere il ministero riprende letteralmente quanto prescritto dalla norma, prima ribadendo che usando un'auto-civetta ci potrebbe essere una «mancata “percezione visiva” della presenza della postazione di controllo» e ciò non consente di «soddisfare totalmente il requisito della “visibilità”, richiesto come condicio sine qua non ai fini della validità della procedura di accertamento» dal Dl 117/07.
Ciò pare abbastanza evidente e logico, ma è stato necessario esplicitarlo perché alcuni corpi di polizia avevano posto quesiti, probabilmente nella speranza di poter continuare a utilizzare le auto-civetta, come fanno ancor oggi.
Il ministero non ha invece affrontato la questione dei misuratori di velocità montati su veicoli con i colori d'istituto, ma in posizione occultata: molti restano comunque visibili almeno in parte, perché richiedono di abbassare il finestrino su cui sono installati, ma alcuni possono funzionare anche a vetri tutti chiusi. Dal silenzio della nota ministeriale appare ragionevole dedurre che anche quest'ultima fattispecie sia lecita: le presenza del segnale di preavviso del controllo seguito da un mezzo che è visibilmente quello di una pattuglia dovrebbe allertare a sufficienza i conducenti.
Il presegnalamento deve essere effettuato ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi presenti sui veicoli di servizio. In alternativa, si può usare il display sul tetto dei veicoli di servizio, con il messaggio variabile: «Controllo di velocità» o «Rilevamento di velocita».
In ogni caso le segnalazioni, collocate in condizioni di sicurezza, devono essere tempestivamente avvistabili dagli utenti della strada per la stessa salvaguardia del personale di polizia. (ha collaborato Fabrizio Patti)
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLi ... iew=Libero
Re: Villa d'Almè Dalmine - Tangenziale Sud di Bergamo
Ed ecco quello che dovredde essere il parere:
http://www.munipol.it/ministerotrasporti/75730.asp
"Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4/6/2008 prot.47276
Apparecchiatura semaforica T-RED (V.s. nota prot. 2625 del 14 febbraio 2008)
Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/09/2008 prot.75730
Richiesta di parere su modalità di espletamento servizio autovelox
In via preliminare si fa presente che le circolari richiamate nella richiesta in oggetto non sono state emanate dal Ministero scrivente, bensì dal Ministero dell’Interno, pertanto per una più corretta interpretazione ed applicazione delle stesse si consiglia di interpellare direttamente il medesimo Ministero.
Per quanto di conoscenza e competenza in materia da parte di questo Ufficio, con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si premette quanto segue.
L’art. 3 c. 1, lett. b), del DL n. 117/2007, convertito con L n. 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).
In occasione di espletamento dell’attività di accertamento ai sensi dell’art. 142, con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata, anche se debitamente presegnalata, tale attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli Organi giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi Organi potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la mancata “ percezione visiva” della presenza della postazione di controllo” e, pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della “ visibilità” richiesto come “condicio sine qua non”, ai fini della validità della procedura di accertamento disciplinata dalla legge sopra citata. "
http://www.munipol.it/ministerotrasporti/75730.asp
"Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4/6/2008 prot.47276
Apparecchiatura semaforica T-RED (V.s. nota prot. 2625 del 14 febbraio 2008)
Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25/09/2008 prot.75730
Richiesta di parere su modalità di espletamento servizio autovelox
In via preliminare si fa presente che le circolari richiamate nella richiesta in oggetto non sono state emanate dal Ministero scrivente, bensì dal Ministero dell’Interno, pertanto per una più corretta interpretazione ed applicazione delle stesse si consiglia di interpellare direttamente il medesimo Ministero.
Per quanto di conoscenza e competenza in materia da parte di questo Ufficio, con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si premette quanto segue.
L’art. 3 c. 1, lett. b), del DL n. 117/2007, convertito con L n. 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.
Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c).
In occasione di espletamento dell’attività di accertamento ai sensi dell’art. 142, con postazione temporanea presieduta da un organo accertatore utilizzando una vettura civetta privata, anche se debitamente presegnalata, tale attività potrebbe essere riconosciuta illegittima dagli Organi giurisdizionali competenti, in quanto i medesimi Organi potrebbero riconoscere alla parte ricorrente la mancata “ percezione visiva” della presenza della postazione di controllo” e, pertanto, di non soddisfare totalmente il requisito della “ visibilità” richiesto come “condicio sine qua non”, ai fini della validità della procedura di accertamento disciplinata dalla legge sopra citata. "
Re: Villa d'Almè Dalmine - Tangenziale Sud di Bergamo
e questo è il decreto del 15/08/2007
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 15 Agosto 2007
Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che disciplina i limiti di velocita';
Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocita' devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della
strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i
segnali luminosi;
Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi
particolari;
Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di
controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete
stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i
dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera
dinamica la velocita';
Decreta:
Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita'
sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su
veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a),
devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni
e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno
installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione
"controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento
elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o
la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il
controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al
comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale,
ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura
che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui
al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1,
lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli
organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso
messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono
essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo
velocita" ovvero "rilevamento velocita".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi
devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove
viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da
garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita'
locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la
postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in
relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non
vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del
messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono
informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di
indicazione di "fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i
dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di
veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad
inseguimento".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2007
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell'interno
Amato
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 15 Agosto 2007
Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che disciplina i limiti di velocita';
Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocita' devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della
strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i
segnali luminosi;
Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi
particolari;
Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di
controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete
stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i
dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera
dinamica la velocita';
Decreta:
Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita'
sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su
veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a),
devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni
e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno
installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione
"controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento
elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o
la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il
controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al
comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale,
ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura
che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui
al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1,
lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli
organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso
messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono
essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo
velocita" ovvero "rilevamento velocita".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi
devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove
viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da
garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita'
locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la
postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in
relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non
vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del
messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono
informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di
indicazione di "fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i
dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di
veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad
inseguimento".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2007
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell'interno
Amato
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Re: Villa d'Almè Dalmine - Tangenziale Sud di Bergamo
interessante....cmq la civetta c'è, spesso e volentieri! Anche se è sempre segnalata con congruo anticipo! 

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Re: Villa d'Almè Dalmine - Tangenziale Sud di Bergamo
intendevo che se si procede ad una velocità "normale" si fa in tempo a rallentare....se si arriva a 150km/h ovvio che ti possono mettere un cartello grande come un condominio e nn lo vedi in tempo...resto dell'idea che farsi beccare è un pò da rinco.....poi può capitare eh...pluto ha scritto:francesco1983 ha scritto:diciamo che comunque si notano bene e soprattutto in tempo...![]()
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se usano l'auto civetta...ci sarà un 'motivo' !!!!!!!
dunque, per chi non li nota bene e non li vede in tempo
occchio
Re: Villa d'Almè Dalmine - Tangenziale Sud di Bergamo
quando è l' in direzione dalmine, il congruo anticipo legalmente non c'è...ha solo il cartello appoggiato sul paraurti...quelli prima dell'incrocio a destra (quello che ti porta sull'ex ferrovia) non hanno valore.MaCa ha scritto:interessante....cmq la civetta c'è, spesso e volentieri! Anche se è sempre segnalata con congruo anticipo!