Accorpamento piccoli Comuni della Valle Brembana

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Accorpamento dei Comuni, No da 24 sindaci

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da L'Eco di Bergamo di Eleonora Arizzi

Accorpamento dei Comuni, No da 24 sindaci

Valle Brembana - Un coro di no all'articolo del decreto legge del governo che prevede l'accorpamento dei piccoli Comuni. È quello che giunge dai sindaci della Valle Brembana, che l'altra sera si sono ritrovati nella sede della Comunità montana a Piazza Brembana. All'assemblea è stato infatti presentato un documento approvato all'unanimità dei 24 sindaci presenti. Assenti gli amministratori di Blello, Branzi, Brembilla, Cornalba, Costa Serina, Gerosa, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Oltre il Colle, Piazzatorre, Serina, Valleve e Zogno.

Il documento, che invita alla tempestiva approvazione dello stesso da parte dei Consigli comunali, è stato scritto a quattro paia di mani. A redigerlo quattro dei cinque capigruppo della Comunità montana: Bruno Cimarra, sindaco di Algua (Gruppo misto), Carmelo Goglio vicesindaco di Olmo al Brembo (Insieme per la valle), Gianfranco Lazzarini (Pdl) sindaco di Camerata Cornello e Franco Zani (Indipendenti) vicesindaco di Dossena. Assente Michele Villarboito (Lega). «I piccoli Comuni non possono essere cancellati improvvisando una norma in un decreto legge», è in sintesi il pensiero degli amministratori che hanno preso la parola prima dell'approvazione all'unanimità del documento. Goglio, che ha presentato il documento, ha sottolineato l'assenza totale dei sindaci del Carroccio: «Si propongono come paladini dell'identità del territorio e questa poteva essere un'opportunità per dimostrarlo, ma pare che alla Lega non interessi». «Dobbiamo uscire da questo pantano», è stata l'esortazione, mentre Vittorio Milesi (di San Pellegrino) ha espresso indignazione e offesa perché «è ridicolo chiamare "poltrona" il ruolo di chi fa politica gratuitamente» e «certe scelte mettono in gioco le sorti della democrazia, senza avere rispetto del nostro ruolo di amministratori ma soprattutto dei nostri cittadini». Per Lazzarini «si potrebbe semmai pensare al dimagrimento delle Province e di certi assessorati». Piero Busi (Valtorta) ha parlato invece di «gente incompetente, spregiudicata e senza intelligenza perché togliere i Comuni significa tagliare i rapporti umani». Al termine degli interventi ha preso la parola il presidente Aberto Mazzoleni: «Quello che approviamo è un documento che ci vede uniti nel manifestare prima di tutto i diritti dei nostri cittadini».

I sindaci sottolineano nel documento che il risparmio esiste già grazie ai servizi in forma associata attraverso le unioni e le convezioni tra i Comuni. Il documento in queste settimane sarà presentato per l'approvazione nei Consigli comunali. Nel testo, quindi, i sindaci chiedono che i tagli vengano eliminati e si rivolgono anche ai parlamentari bergamaschi e lombardi perché «si impegnino affinché la proposta contenuta nell'articolo 16 sia respinta».
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pluto
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Re: Accorpamento piccoli Comuni della Valle Brembana

Messaggio da pluto »

qui il nuovo articolo 16

«Art. 16.
(Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni
e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma
associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al Comune di Campione d'Italia.

2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui dell'articolo 14, commi 28, 29,30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dalla legge di conversione del presente decreto. 1 comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tatti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.

3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2,3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla Parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. 1 comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottarsi abitualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento, da adottarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo III del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma I sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi I, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.

7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 de! 2000 cessano di diritto di fame parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma l.

8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma ], con deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.

10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei commi appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.

12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui al successivo articolo 54, e successive modificazioni.

13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 dcI citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

16. L'obbligo di cui al comma l non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma I mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro ii 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle atte stazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicarsi entro. il 30 novembre 2012 sul proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma l.

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;
b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;
c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;
d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo' periodo dcl comma l, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, dopo le parole: "previsti dal regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.".

20. All'articolo 48, comma I, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti,".

21. All'articolo 79, comma l, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, le parole: "per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune", sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: "le isole monocomune" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole".

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati", sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: "b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009.".

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commerciali~li e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di avcr in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1,2,3 e 5 della legge 10 giugno 2003, n. 131.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle Regioni medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'almo 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.».
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Claudio M.
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Re: Accorpamento piccoli Comuni della Valle Brembana

Messaggio da Claudio M. »

In una eventuale unione dei micro comuni brembani , da attuare con le modalita su riportate, mi immagino il girone dantesco che si verrebbe a creare in una ipotetica riunione della ipotetica unione ,in seduta congiunta, con 24 sindaci e 48 consiglieri...
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pluto
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Re: Accorpamento piccoli Comuni della Valle Brembana

Messaggio da pluto »

C'é il minimo dei 3000 abitanti ed eventualmente la regione può modificare certi parametri..
L'unione non é comunque una cosa obbligatoria...basta che i servizi siano svolti in convenzione...lo dice il decreto....
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Claudio M.
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Re: Accorpamento piccoli Comuni della Valle Brembana

Messaggio da Claudio M. »

In convenzione... Domada. Quanti segretari comunali ci sono in Valle e quanti geometri comunali? Qunti ne rimarrebbero se "in convenzione"?...
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elio.biava
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Re: Accorpamento piccoli Comuni della Valle Brembana

Messaggio da elio.biava »

Claudio M. ha scritto:In una eventuale unione dei micro comuni brembani , da attuare con le modalita su riportate, mi immagino il girone dantesco che si verrebbe a creare in una ipotetica riunione della ipotetica unione ,in seduta congiunta, con 24 sindaci e 48 consiglieri...
Un esempio sono già adesso le convocazioni della Comunità Montana, superano i 100 rappresentanti a_19 a_19 a_19 ...non mi sembra che si siano mai scannati...al massimo si riconvocano in una seduta successiva...poi una "quadra" la trovano sempre! a_39 a_11
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"tra i monti Alben e Regaduro nel canalone i suoi compagni lo trasportarono per sentieri scoscesi tra boschi e pascoli fino a Sottochiesa, adagiato su una rozza scala a pioli ricoperta di fronde"
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Claudio M.
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Re: Accorpamento piccoli Comuni della Valle Brembana

Messaggio da Claudio M. »

Anche questo è vero. Certamente pur di salvare le poltrone si troverà tranquillamente la quandra destra....sinistra (o viceversa)... a_11
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pluto
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Re: Accorpamento piccoli Comuni della Valle Brembana

Messaggio da pluto »

Claudio M. ha scritto:......pur di salvare le poltrone.....
a_35 a_35 a_35 a_35

da L'Eco di Bergamo di Eleonora Arizzi
....mentre Vittorio Milesi (di San Pellegrino) ha espresso indignazione e offesa perché «è ridicolo chiamare "poltrona" il ruolo di chi fa politica gratuitamente»..
.........
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Claudio M.
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Re: Accorpamento piccoli Comuni della Valle Brembana

Messaggio da Claudio M. »

.... a_21
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