IW2LBR ha scritto:Scialpinisti: via dalle piste - Pericolo reale, pure di sera
La querelle. Dopo il caso di Foppolo interviene il presidente regionale degli impiantisti: col buio peggio, i tracciati sono cantieri a tutti gli effetti
«Dubbi non ce ne sono. C’è una normativa regionale che, a sua volta, riprende una legge nazionale. Sulle piste da sci da discesa non possono salirci scialpinisti, ciaspolatori e pedoni. Neppure a bordo pista». Massimo Fossati è presidente dell’Associazione nazionale esercenti funiviari di Lombardia e amministratore di Imprese turistiche barziesi (Itb) che gestisce il comprensorio di Valtorta-Piani di Bobbio. Sulla questione scialpinisti è decisamente categorico. «Per motivi di sicurezza – dice – e perché va rispettata la legge: le forze dell’ordine possono intervenire e sanzionare eventuali trasgressori».
Carabinieri e sanzioni
La querelle torna a far discutere all’indomani del «giro di vite» applicato già dal primo giorno di apertura alla stazione sciistica di Foppolo: scialpinisti che sono stati avvertiti dai carabinieri di eventuali future sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa in questione. Con il mondo dello sci diviso: c’è chi vorrebbe più tolleranza consentendo a ciaspolatori o skialper di risalire a bordo pista e chi, invece, li vuole fuori in ogni caso. «Per pista si intende anche il bordo - continua Fossati - . E la legge parla chiaro. So di sollevare le critiche di tanti, magari di chi è legato al mondo dei Cai. Ma non sono i gestori degli impianti che, a discrezione, impongono una norma: le forze dell’ordine possono intervenire. Peraltro, si tratta di un problema generale delle stazioni sci, chi meno e chi più. Ci sono centri sciistici, come il Pora, per esempio, dove l’afflusso di skialper è notevole. Tra l’altro, accentuato, come in questo periodo, dove si scia quasi esclusivamente su neve programmata, quindi in genere con tracciati più stretti. Ovvio, che, in mancanza di neve gli scialpinisti cercano le piste innevate».
«Non è una questione di soldi»
«Non è però una questione economica - continua il presidente di Anef - . Non si vogliono allontanare gli scialpinisti perché non pagano, ma per questione di buon senso e sicurezza. A maggior ragione il divieto è valido dalla chiusura degli impianti fino alle 23, quando le piste sono, a tutti gli effetti dei cantieri, con battipista e verricelli in azione. Pensiamo a cosa potrebbe succedere in caso di rottura di un verricello (utilizzato per aiutare il battipista a risalire, ndr). L’autista riuscirebbe a ripararsi ma un eventuale scialpinista sul tracciato sarebbe devastato dalla forza della fune». Servono tracciati alternativi Di fronte al divieto, allora, gli scialpinisti hanno chiesto a più riprese percorsi alternativi per evitare di intersecare le piste da discesa. Come quello, peraltro, tracciato l’anno scorso a Foppolo da Simone Moro (dal piazzale alberghi al Dordona e da qui verso il Montebello). «È vero, la stessa normativa - prosegue Fossati - invita i gestori di impianti, eventualmente a predisporre dei percorsi ad hoc per chi vuole risalire le piste a piedi, con le ciaspole o gli sci. Ma un tracciato a bordo pista sarebbe comunque pericoloso. E, perdipiù, essendo stato predisposto dallo stesso gestore degli impianti, questi dovrebbe assumersene la responsabilità. Anche di quanto dovesse succedere, un incidente per esempio. Quindi il percorso andrebbe protetto, con delle reti. Alla fine, non essendovi un ritorno economico, nessun gestore predispone tracciati ad hoc per gli scialpinisti». E conclude: «Le aree sciabili in Italia costituiscono lo 0,4% del territorio montano. Non si capisce perché, a volte, gli scialpinisti insistano per volere percorre le piste riservate a chi fa discesa. Hanno, direi, un ampio territorio a disposizione». Naturalmente quando non vi sono pericoli di valanghe.
Vorrei cercare di dare il mio contributo ragionato e pacato a questa discussione, per capire se le due posizioni che si contrappongono (gestori degli impianti e sci-alpinisti) possano trovare una conciliazione, una qualche forma di compromesso che però sia rispettosa delle leggi, non un tentativo di aggirarle... per cui partiamo dalle leggi in vigore e cerchiamo di capire con precisione cosa dispongono in materia di piste da sci e impianti di risalita.
Ma prima dell'analisi dei regolamenti regionali mi sento in diritto di richiamare due punti fondamentali:
1) lo sci-alpinismo è nato ben prima degl impianti di risalita, ed i percorsi di salita e discesa che si sono consolidati nel tempo (diciamo almeno un secolo) sono frutto di svariate generazioni di sci-alpinisti che hanno affinato con l'esperienza, sia personale, sia di gruppo e di club, le rotte più adatte a minimizzare i rischi di valanghe. Insomma gli itinerari di sci-alpinismo vanno considerati a tutti gli effetti un patrimonio sociale e culturale, degno di essere conservato e preservato (il che non vuol dire che non possa essere modificato e migliorato nel tempo).
2) i gestori degli impianti di risalita hanno investito e investono capitali, risorse finanziarie ed umane nello sviluppo di strutture di ricezione e di sport che pure formano in modo consolidato un patrimonio economico, sociale e culturale da preservare e rispettare. Sono titolari di concessioni onerose e responsabili per la sicurezza e in generale per ciò che avviene all'interno delle areee in concessione, e questo non va sottovalutato.
La Legge Regionale 1 ottobre 2014, n. 26 stabilisce le "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna". Chiunque la può leggere al sito web delle nostra Regione, in particolare al link
http://normelombardia.consiglio.regione ... 4100100026
Ne consiglio la lettura, molto istruttiva e informativa. In particolare l'Articolo 14, al Comma 4 recita:
Articolo 14, Comma 4:
4. La risalita della pista a piedi, con gli sci ai piedi o con le racchette da neve è di norma vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in caso di urgente necessità e deve comunque avvenire ai bordi della pista
E l'Articolo 15, al Comma 2 stabilisce le sanzioni in caso di violazioni.
Articolo 15, Comma 2:
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle regole di comportamento di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) da 30 euro a 150 euro per il mancato utilizzo del casco protettivo (per i minori di 14 anni, ndr);
b) da 250 euro a 1.000 euro per l'omissione di soccorso;
c) da 25 euro a 250 euro per la violazione di una delle altre regole.
Quindi fino a 250 euro di multa per lo sci-alpinista che salga lungo le piste di sci. Ma... senza autorizzazione! Quindi non è del tutto esatto affermare
"Ma non sono i gestori degli impianti che, a discrezione, impongono una norma: le forze dell’ordine possono intervenire"
Infatti il Comma 4 è chiaro: la Legge Regionale n.26 prevede che lo sci-alpinista (o il ciaspolatore) possa risalire a bordo pista qualora il
gestore gli conceda l'autorizzazione. Senza autorizzazione la risalita è vietata.
E per completezza va chiarito che ciò può avvenire solamente durante l'orario di esercizio e di apertura delle piste. Infatti il Regolamento Regionale
successivo alla Legge n.26, datato 29 settembre 2017, sempre consultabile al sito delle Regione, all'Articolo 40 prevede:
Regolamento Regionale 29 settembre 2017, n. 5
Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per
l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'
Art. 40
(Regolazione dell'accesso alle piste)
1. Salvo quanto previsto al comma 2:
a) le piste da discesa sono aperte al transito degli utenti dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura;
2. È disposta la chiusura degli accessi delle piste, anche durante gli orari di cui al comma 1, in tutte le situazioni di
potenziale pericolosità, anche temporanea, con particolare riferimento a:
a) situazioni nelle quali non è possibile garantire le attività di delimitazione, protezione, controllo, messa in
sicurezza o apprestamento del soccorso;
b) pericolo derivante da condizioni ambientali e climatologiche;
c) pericolo di distacco di valanghe;
d) svolgimento di operazioni di battitura con mezzi meccanici e altre operazioni potenzialmente pericolose;
e) svolgimento di gare o allenamenti
Quindi è corretto ribadire che dopo l'orario di chiusura delle piste (in effetti con 15 minuti di "bonus") è fatto divieto assoluto di percorrere le suddette piste con qualsivoglia mezzo di locomozione, in quanto in questo caso si configura un ovvio problema di sicurezza, come correttamente ricordano i gestori degli impianti (quando le piste diventano dei "cantieri" nessuno è autorizzato ad entrarci tranne gli addetti ai lavori).
Conclusione? I gestori potrebbero rilasciare, con modalità da stabilirsi e concordarsi (e dietro adeguato corrispettivo?), delle autorizzazioni agli sci-alpinisti e ciaspolatori per risalire le piste negli orari di apertura e a bordo pista, e la "querelle" sarebbe chiusa.

Orobie Brembane, mon amour: calcare, dolomia, verrucano, gneiss, scisti, vulcanite, graniti, pseudotachiliti… where else?